Scopri quali sono le regole per l'utilizzo del Green Pass a partire dal 1 settembre 2021.
Regole Green Pass Sardegna dal 1 settembre 2021
Dal 1° settembre 2021 per i trasporti a lunga percorrenza (come navi, aerei, traghetti e treni) il Green Pass diventa obbligatorio, come dal decreto legge adottato dal Governo il 6 agosto 2021.
Per viaggiare su treni e autobus in Sardegna, il Green Pass non è richiesto.
Chi vorrà arrivare o partire dalla Sardegna con aereo, nave o traghetto dovrà obbligatoriamente essere munito di Green Pass, che dovrà attestare una delle seguenti condizioni:
- aver fatto almeno una dose di vaccino da 14 giorni (per viaggi internazionali la certificazione deve attestare di aver completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni);
- essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti;
- essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.
Come scaricare il Green Pass?
Il Ministero della Salute rilascia la Certificazione verde COVID-19 sulla base dei dati trasmessi dalle Regioni e Province Autonome relativi alla vaccinazione, alla negatività al test o alla guarigione dal COVID-19. La certificazione è emessa in formato digitale stampabile. Potrai ricevere una notifica o un avviso via email o via SMS che il certificato è pronto. Ricorda che non devi pagare nulla.
Puoi visualizzare, scaricare e stampare il Certificato attraverso le seguenti piattaforme digitali:
- Sul sito https://www.dgc.gov.it/web/ tramite Tessera Sanitaria o identità digitale (Spid/Cie)
- Scaricando AppImmuni: apre una nuova finestra o App IO: apre una nuova finestra
- Presto anche dal sito del Fascicolo Sanitario Elettronico Regionale
Per chi non dispone di strumenti digitali?
Chi non dispone di strumenti digitali (computer o smartphone) potrà rivolgersi al proprio medico di medicina generale, al pediatra di libera scelta o in farmacia per il recupero della propria Certificazione verde COVID-19.
Per un periodo transitorio le documentazioni attestanti l’avvenuta vaccinazione, la guarigione dall’infezione o l'esito negativo di un test molecolare o antigenico effettuato nelle 48 ore antecedenti avranno la stessa validità della Certificazione verde COVID-19 / EU digital COVID certificate.
Zone a colori
L’incidenza dei contagi resta in vigore ma non sarà più il criterio guida per la scelta delle colorazioni (banca, gialla, arancione, rossa) delle Regioni. Dal primo agosto i due parametri principali saranno:
- il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19,
- il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19.
Si resta in zona bianca
Le Regioni restano in zona bianca se:
a. l'incidenza settimanale dei contagi è inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive
b. qualora si verifichi un’incidenza superiore a 50 casi per 100.000 abitanti, la Regione resta in zona bianca se si verifica una delle due condizioni successive:
- il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 15 per cento;
oppure - il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 10 per cento;
Quando si passa da zona bianca a gialla?
È necessario che si verifichino alcune condizioni perché una Regione passi alla colorazione gialla
a. l'incidenza settimanale dei contagi deve essere pari o superiore a 50 ogni 100.000 abitanti a condizione che il tasso di occupazione dei posti letto in area medica sia superiore al 15 per cento e il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19 sia superiore al 10 per cento;
b. qualora si verifichi un’incidenza pari o superiore a 150 casi per 100.000 abitanti, la Regione resta in zona gialla se si verificano una delle due condizioni successive
- il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 30 per cento;
oppure - il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 20 per cento;
Quando si passa da zona gialla ad arancione?
È necessario che si verifichi un’incidenza settimanale dei contagi pari o superiore a 150 ogni 100.000 abitanti e aver contestualmente superato i limiti di occupazione dei posti letto di area medica e terapia intensiva prevista per la zona gialla
Quando si passa da zona arancione a rossa?
Una Regione è in zona rossa in presenza di un’incidenza pari o superiore a 150 casi per 100.000 abitanti e se si verificano entrambe le condizioni successive
a. il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 è superiore al 40 per cento;
b. il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 è superiore 30 per cento.
Misure per lo svolgimento degli spettacoli culturali
In zona bianca e in zona gialla, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all'aperto, sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale, e l’accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19.
In zona bianca, la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata all’aperto e al 25 per cento al chiuso nel caso di eventi con un numero di spettatori superiore rispettivamente a 5.000 all’aperto e 2.500 al chiuso.
In zona gialla la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 2.500 per gli spettacoli all'aperto e a 1.000 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le attività devono svolgersi nel rispetto di linee guida adottate.
Misure per gli eventi sportivi
Inoltre per la partecipazione del pubblico sia agli eventi e alle competizioni di livello agonistico riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano e del Comitato italiano paralimpico, riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali sia agli eventi e le competizioni sportivi diversi da quelli citati si applicano le seguenti prescrizioni:
In zona bianca, la capienza consentita non può essere superiore 50 per cento di quella massima autorizzata all’aperto e al 25 per cento al chiuso.
In zona gialla la capienza consentita non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 2.500 per gli impianti all'aperto e a 1.000 per gli impianti al chiuso. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana, sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico
Sanzioni
I titolari o i gestori dei servizi e delle attività autorizzati previa esibizione del Green pass sono tenuti a verificare che l’accesso a questi servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni.
In caso di violazione può essere elevata una sanzione pecuniaria da 400 a 1000 euro sia a carico dell’esercente sia dell’utente. Qualora la violazione fosse ripetuta per tre volte in tre giorni diversi, l’esercizio potrebbe essere chiuso da 1 a 10 giorni.
Fondo discoteche
È istituito un fondo per i ristori alle sale da ballo.
Tamponi a prezzo ridotto
Il Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid-19 definisce d’intesa con il Ministro della salute un protocollo d’intesa con le farmacie e con le altre strutture sanitarie al fine di assicurare fino al 30 settembre 2021 la somministrazione di test antigenici rapidi a prezzi contenuti che tengano conto dei costi di acquisto.
Allegati
Green Pass Trasporto Aereo dal 1 settembre 2021
Informiamo i passeggeri che, in base al Decreto Legge 111 del 6/8/2021, a far data dal 1° settembre 2021 fino al 31 dicembre 2021 l'accesso ai servizi di trasporto aereo sarà consentito esclusivamente ai possessori di Green Pass (certificazione Covid-19).